Proroga secondo acconto Irpef 2023 solo per partite iva individuali con ricavi fino a 170 mila euro.

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Proroga secondo acconto Irpef 2023 solo per partite iva individuali con ricavi fino a 170 mila euro.
16 Novembre 2023

Proroga secondo acconto Irpef 2023 solo per partite iva individuali con ricavi fino a 170 mila euro.

Proroga secondo acconto Irpef 2023 solo per partite iva individuali con ricavi fino a 170 mila euro.

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti),
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro,

potranno effettuare il versamento del secondo acconto dovuto per il 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Le scadenze di versamento potranno quindi essere:

16 gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;

16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).


Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.

Lo spostamento del versamento non riguarda la seconda rata dei contributi previdenziali a percentuale che dovranno essere versati entro il 30 novembre 2023.

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.


Restano, invece, esclusi dalla proroga:

le persone fisiche non titolari di partita Iva

le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro

i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

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