DECRETO LAVORO 2023
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17 Maggio 2023
DECRETO LAVORO 2023
DECRETO LAVORO 2023
E' in vigore dal 5 maggio 2023 il decreto lavoro (D.L. n.48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure, alcune con decorrenza immediata, saranno applicate a partire dal 2024.
È in vigore dal 5 maggio il decreto Lavoro (D.L. n.
48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure, alcune
con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024, prevedono:
- l’introduzione dell’assegno per l’inclusione: nuovo
strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9.360 euro
destinato a sostituire da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo
lavorativo per gli occupabili che spetterà ai nuclei familiari composti da
almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile. Il beneficio
economico sarà pari a 6.000 euro annui moltiplicati per il
parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili
per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.
- l’istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro
dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con
ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione in quanto non occupabili e privi di istruzione e
specializzazione.
- i nuovi incentivi per le assunzioni spettanti ai datori
di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione a
cui è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato,
entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a
tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50%
entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
- nuove causali per la stipula di contratti di
lavoro a termine, per: specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi e, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva individuate dalle parti, inoltre, per specifiche
esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti
in assenza della previsione della contrattazione collettiva esigenze sostitutive di
altri lavoratori.
- novità per le prestazioni occasionali nel settore
turistico e termale. L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge
prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000
euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle
fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Il divieto di ricorso al contratto di prestazione
occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle
fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si
applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a
tempo indeterminato.
- Il Decreto prevede, inoltre, l’incremento della soglia
dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, la riduzione del cuneo fiscale con
un ulteriore taglio del 4%, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, e la
riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle
ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate.
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