DECRETO LAVORO 2023

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DECRETO LAVORO 2023
17 Maggio 2023

DECRETO LAVORO 2023

DECRETO LAVORO 2023

E' in vigore dal 5 maggio 2023 il decreto lavoro (D.L. n.48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure, alcune con decorrenza immediata, saranno applicate a partire dal 2024.

È in vigore dal 5 maggio il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure, alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024, prevedono:

 

  • l’introduzione dell’assegno per l’inclusione: nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9.360 euro destinato a sostituire da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo lavorativo per gli occupabili che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile. Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.

  • l’istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione in quanto non occupabili e privi di istruzione e specializzazione.

  • i nuovi incentivi per le assunzioni spettanti ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione a cui è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  1. 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
  2. al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.

  •  nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, per: specifiche esigenze previste dai contratti collettivi e, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, inoltre, per specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva esigenze sostitutive di altri lavoratori.

  • novità per le prestazioni occasionali nel settore turistico e termale. L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che  operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

  • Il Decreto prevede, inoltre, l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, la riduzione del cuneo fiscale con un ulteriore taglio del 4%, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, e la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate.

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