Legge di Bilancio 2023 - Le principali novità - 4 Parte

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Legge di Bilancio 2023 - Le principali novità - 4 Parte
01 Febbraio 2023

Legge di Bilancio 2023 - Le principali novità - 4 Parte

Legge di Bilancio 2023 - Le principali novità - 4 Parte

Le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 PARTE 4

DEFINIZIONI AGEVOLATE, RAVVEDIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Definizione agevolata delle pretese tributarie

Vengono previste diverse misure per definire la pretesa del fisco dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. 

Possibile anche ottenere dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni. 

viene prevista la possibilità di: 

-         riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, (comma 122-128-ter); 

-         possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, (commi 129-136); 

-         ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 (commi 137-141); 

-         possibilità di definire con modalità agevolate gli atti di accertamento purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso (commi 141-148);

-         definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (commi 149-167); 

-         in alternativa alla definizione agevolata delle controversie è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti. (commi 168-174); 

-         si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie. (commi 175-180); 

-         si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. (commi 181-183);

 

Sanatoria Avvisi Bonari

Possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito dei cd. avvisi bonari grazie alla riduzione dal 10% al 3% della sanzione per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021 con termini di pagamento non scaduti al 1° gennaio 2023. La definizione vale anche per coloro che stanno già effettuando il pagamento a rate.

 

Annullamento automatico cartelle di pagamento fino a 1000 euro

Si dispone lo “Stralcio” automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. E’ previsto che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” adottando uno specifico provvedimento entro il 31.01.2023.

 

Rottamazione Quater delle cartelle di pagamento

Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.

La nuova definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quater, riguarda i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER, ieri Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche già precedentemente rottamate o rateizzate e non pagate.

L’agevolazione consiste nella facoltà da parte del contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e l’aggio.

Per aderire alla Rottamazione Quater il contribuente deve presentare domanda entro il 30 aprile 2023 esclusivamente per via telematica pagando gli importi:

-         in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023;

-         oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) di cui e prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi pari al 2% annuo; in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Riguardo i carichi degli enti di previdenza privati, per rientrare nella definizione agevolata, devono essere previsti da apposita delibera da pubblicare sul sito internet dello specifico ente entro il 31 gennaio 2023.

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