DEFINIZIONI AGEVOLATE, RAVVEDIMENTO E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
Definizione agevolata delle pretese tributarie
Vengono
previste diverse misure per definire la pretesa del fisco dall'accertamento
alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti
tributarie.
Possibile
anche ottenere dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune
somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di
sconto sulle sanzioni.
viene prevista la possibilità di:
-
riapertura dei
termini per il versamento delle ritenute alla fonte nei confronti di federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche, (comma 122-128-ter);
-
possibilità
di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di
obblighi o adempimenti, di natura formale, (commi 129-136);
-
ravvedimento
speciale per regolarizzare le
dichiarazioni - purché validamente presentate - fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2021 (commi 137-141);
-
possibilità di
definire con modalità agevolate gli atti di accertamento purché
non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso
(commi 141-148);
-
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (commi 149-167);
-
in alternativa alla
definizione agevolata delle controversie è consentito definire - entro il 30
giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti.
(commi 168-174);
-
si introduce e
disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle
controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle
controversie tributarie. (commi 175-180);
-
si consente di
regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate. (commi 181-183);
Sanatoria Avvisi Bonari
Possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito dei cd. avvisi bonari grazie alla riduzione dal 10% al 3% della sanzione per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni dal 2019 al 2021 con termini di pagamento non scaduti al 1° gennaio 2023. La definizione vale anche per coloro che stanno già effettuando il pagamento a rate.
Annullamento automatico cartelle di pagamento fino a 1000 euro
Si dispone lo “Stralcio” automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. E’ previsto che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” adottando uno specifico provvedimento entro il 31.01.2023.
Rottamazione Quater delle cartelle di pagamento
Viene
prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.
La
nuova definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quater, riguarda i debiti
contenuti nei carichi affidati all’Agente della Riscossione (oggi Agenzia
delle Entrate Riscossione – ADER, ieri Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 anche già precedentemente rottamate o rateizzate e non
pagate.
L’agevolazione
consiste nella facoltà da parte del contribuente di estinguere i debiti
iscritti a ruolo senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora
e l’aggio.
Per
aderire alla Rottamazione Quater il contribuente deve presentare domanda
entro il 30 aprile 2023 esclusivamente per via telematica pagando gli
importi:
-
in un’unica
soluzione entro il 31 luglio 2023;
-
oppure, in un
numero massimo di 18 rate (5 anni) di
cui e prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16
rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima
e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le
restanti rate invece di pari importo.
Il
pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi pari al 2% annuo; in
caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque
giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace
e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme
dovute.
Riguardo
i carichi degli enti di previdenza privati, per rientrare nella definizione
agevolata, devono essere previsti da apposita delibera da pubblicare sul sito
internet dello specifico ente entro il 31 gennaio 2023.