MISURE PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE
Regime forfettario
si innalza a 85 mila euro (da 65.000) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15%.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Tassa piatta incrementale
si
introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le
persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che
non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da
applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi
registrati nei tre anni precedenti.
Regime fiscale delle mance
sono
qualificati come redditi da lavoro dipendente le cosiddette mance, nei settori
della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta
sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota
del 5%.
Tassazione premi risultato
si
dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di
partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore
privato
Commercio al dettaglio deducibilità ammortamento beni strumentali
si
prevede che le imprese che esercitano l'attività del commercio di beni al dettaglio deducano
le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali
Iva ridotta su prodotti igienici e per l'infanzia
sono
assoggettati all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione
dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente
soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia (comma
55);
Pellet
si
assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei IVA sui
pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (comma 55-bis);
Fondo per la prima casa
rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa per
l'anno 2023, con proroga al 31 dicembre 2023 della speciale disciplina
emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi
all'acquisto della prima casa; proroga inoltre al 31
marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa;
proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per
l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 (commi 56 e 57)
Acquisto immobili
si
consente di detrarre dall'Irpef il 50 per cento dell'IVA versata per
l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di Iva immobili residenziali di
classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari
al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da
OICR (comma 57-bis);
Redditi agrari
si
estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal
2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola (comma 60);
Esenzione IMU immobili
sono
esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili
occupati che abbiano presentato regolare denuncia (comma 61).