Con apposita modifica del testo contenuto nel Decreto Antifrodi (che non diventerà legge) riportato integralmente nel Ddl di bilancio per il 2022, sono state rettificati alcuni punti che con estrema sintesi si riassumono nella prevista detraibilità, anche ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità e l’esclusione dall’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Quindi per lavori di edilizia libera, senza limiti di spesa se non quella riferita al massimale consentito per operare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, e per lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, non vi sarà più la necessità di dotarsi dell’asseverazione del tecnico e del visto di conformità. Inoltre, per gli interventi di cui al bonus facciate o in caso di superamento del predetto limite di spesa, i costi sostenuti per il rilascio dell’attestazione e del visto rientrano tra le spese detraibili.