“IO LAVORO”: Il nuovo incentivo per chi assume giovani e disoccupati

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“IO LAVORO”: Il nuovo incentivo per chi assume giovani e disoccupati
19 Febbraio 2020

“IO LAVORO”: Il nuovo incentivo per chi assume giovani e disoccupati

“IO LAVORO”: Il nuovo incentivo per chi assume giovani e disoccupati

L’ ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale ”IO Lavoro”, fruibile dai datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati.

L’ ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale ”IO Lavoro”, fruibile dai datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati.

L’incentivo è pari alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume, per una durata di 12 mesi e entro il tetto massimo di 8.060 euro. L’incentivo è cumulabile con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione.


Il nuovo incentivo occupazionale IO Lavoro è destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:


a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017;

c) che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;

d) con sede di lavoro ubicata in una delle Regioni italiane (esclusa la Provincia di Bolzano), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.


TIPOLOGIE CONTRATTUALI


L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:


a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante.


L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.


IMPORTO DELL’INCENTIVO


L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.


CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

L’incentivo è cumulabile:

– con l’incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;

– con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;

– con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.


PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO

II datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico che sarà definito dall’INPS.

L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto e verifica i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.


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