L’articolo 1 del decreto crescita (D.L. 34/2019) riapre i termini per usufruire del superammortamento, ma con un’importante modifica.
L’agevolazione, che si traduce in una maggiorazione del 30% del costo rilevante per ammortamenti e canoni di leasing, riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (o anche fino a giugno 2020 per i beni acquistati, confermati e pagati almeno per il 20% entro il prossimo 31 dicembre).
Non rientrano nel nuovo superammortamento le costruzioni e i fabbricati, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6.5%, nonché le autovetture (a prescindere dall’uso), gli aeromobili da turismo, le imbarcazioni da diporto, le moto e i ciclomotori. Agevolabili, invece, gli altri mezzi come: autobus, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, mezzi d’opera, eccetera.
La maggiorazione del 30% si applica al costo fiscale del bene inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione; il bonus non spetta per la parte di costo che supera, complessivamente, 2.5 milioni di euro (deduzione massima, quindi, pari a euro 750 mila).
I beni acquistati o in leasing devono essere nuovi; ovviamente l’agevolazione non riguarda le imprese e i professionisti in regime forfettario.