I Buoni Lavoro (Voucher)

I Buoni Lavoro (Voucher)

Indietro
I Buoni Lavoro (Voucher)
12 Maggio 2013

I Buoni Lavoro (Voucher)

Per far emergere e regolamentare il lavoro occasionale, la legge Biagi del 2003 ha istituito il contratto di lavoro di tipo accessorio e il sistema dei buoni lavoro (voucher). Obiettivo era quello di disciplinare questi rapporti riconoscendo le esige

Per far emergere e regolamentare il lavoro occasionale, la legge Biagi del 2003 ha istituito il contratto di lavoro di tipo accessorio e il sistema dei buoni lavoro (voucher). Obiettivo era quello di disciplinare questi rapporti riconoscendo le esigenze di impiego occasionali e saltuarie dei datori, ma garantendo ai lavoratori la copertura previdenziale dell’INPS e quella assicurativa dell’INAIL.

La Riforma Fornero ha modificato questa disciplina ponendo un tetto retributivo massimo e allargando la platea dei lavoratori che possono accedervi. Prima della riforma, infatti, era possibile utilizzare i buoni solo per prestazioni rese da pensionati, studenti nei periodi di vacanza, disoccupati o lavoratori i cassa integrazione o mobilità e casalinghe.

Ora invece i datori di lavoro (aziende, ditte individuali o anche persone fisiche), possono utilizzare tale sistema in caso di prestazioni di lavoro occasionale rese da qualsiasi soggetto ma con un compenso massimo annuo di 5.000 euro complessivi netti (con riferimento alla totalità dei committenti), con un massimo di 2.000 euro netti per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti.

Il pagamento di questo tipo di prestazioni, quindi, avviene tramite l’acquisto e la consegna al lavoratore dei buoni lavoro.

I Buoni, venduti presso le sedi Inps, banche, poste o anche online, in carnet numerati progressivamente e datati, hanno un valore nominale di 10 euro ciascuno (20 e 50 per quelli multipli) che al netto dei contributi Inps e Inail diventa di 7,5 euro (15 e 37,5 per quelli multipli), che è la cifra che arriva in tasca al lavoratore.

In pratica al datore di lavoro costa 10 euro, mentre al lavoratore verrà trasferito l’importo di 7,5 euro. La differenza è rappresentata dai contributi e premi assicurativi.

Il valore nominale del voucher sarà fissato periodicamente con decreto del Ministro del Lavoro.

La riscossione dei voucher avviene al termine della prestazione in diversi modi a seconda di chi lo ha distribuito.

Così, la riscossione dei buoni distribuiti presso le Sedi INPS, da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione.

La riscossione dei voucher 'telematici’ può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’ dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Sul sito internet dell’INPS è possibile trovare queste ed altre informazioni utili.

Indietro

Richiedi Informazioni oppure un contatto gratuito da un nostro responsabile.

Privacy: