Le indennità di trasferta «...i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto...» costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
A tali emolumenti, l'articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi «... non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500,00 euro...». Inoltre, l'articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, «... le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11...» del TUIR «... maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»
La ritenuta è:Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo di 7.500 euro, deve essere applicata l'aliquota IRPEF del 23 per cento (pari all’aliquota Irpef del primo scaglione, da verificare ogni anno), l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF.
Pertanto le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale e comunale, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione e dal comune nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.
Ciò significa che, nell’ipotesi in cui la somma percepita dal collaboratore sportivo superi i 7.500 euro, sull’eccedenza andrà calcolata una ritenuta pari al 23% cui aggiungere un ulteriore percentuale pari all’addizionale regionale e comunale. Detti importi devono essere sottratti dal compenso e versati a cura della società sportiva utilizzando il modello F24.
In cifre, a titolo esemplificativo: - compenso lordo del collaboratore sportivo: 8.200 euro; - importo sul quale calcolare la ritenuta: 700 euro; - ritenuta IRPEF: 23%; - addizionale regionale (Lazio): 1,73% - addizionale comunale (Roma): Esente fino a € 12.000 - totale ritenuta: 23% + 1,73% = 24,73%; - ritenuta da versare a titolo di imposta (mediante F24): 173,11 euro; - compenso netto percepito dal collaboratore sportivo: 8.026,89 euro. Cosa deve fare il collaboratoreNel caso in cui il collaboratore percepisca compensi superiori a 28.158,28 euro, la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando comunque le ritenute subite; i collaboratori che percepiscono compensi entro 28.158,28 euro (con ritenuta a titolo di imposta) anche se non devono versare nulla, dovranno comunque indicarli in dichiarazione ai fini della determinazione dello scaglione di reddito.
Poiché le società e gli enti eroganti tali compensi potrebbero non conoscere la reale situazione del collaboratore ai fini dei limiti suddetti, è fatto obbligo ai collaboratori di presentare alle società sportive per cui prestano le loro collaborazioni un’autocertificazione dei compensi ricevuti dove indicare, alternativamente:
Nei primi due casi la società o l’ente erogante il compenso non opererà alcuna trattenuta, mentre nel terzo caso calcolerà la ritenuta d’imposta del 23% (che diventa di acconto per il collaboratore in caso di compensi superiori ai 28.158,28 euro) e relative addizionali.
Lo Studio Aquilino fornisce assistenza contabile e fiscale alle società sportive dilettantistiche e ai relativi collaboratori.
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