Gli Istituti Deflativi del Contenzioso Tributario (come evitare la causa con il fisco)

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Gli Istituti Deflativi del Contenzioso Tributario (come evitare la causa con il fisco)
21 Settembre 2016

Gli Istituti Deflativi del Contenzioso Tributario (come evitare la causa con il fisco)

Gli Istituti Deflativi del Contenzioso Tributario (come evitare la causa con il fisco)

E' possibile evitare il contenzioso tributario o, per lo meno, semplificare la gestione del conflitto che può nascere tra Fisco e Contribuente? In parole povere: in caso di contestazione da parte del Fisco è obbligatorio rivolgersi al Giudice? Dag

E' possibile evitare il contenzioso tributario o, per lo meno, semplificare la gestione del conflitto che può nascere tra Fisco e Contribuente? In parole povere: in caso di contestazione da parte del Fisco è obbligatorio rivolgersi al Giudice?

Dagli anni ‘90, il legislatore, al fine di mitigare il rapporto conflittuale tra Fisco e contribuente, ha introdotto una serie di strumenti volti ad evitare che il contraddittorio, possa sfociare nel contenzioso tributario. Spesso può essere preferibile evitare il contenzioso tributario, in quanto, esso risulta oneroso e dall’esito incerto, sia per il contribuente che per l’Amministrazione.

Vediamo in breve quali sono i più diffusi Istituti Deflativi ricordando che lo Studio Aquilino è in grado di assistere aziende e cittadini durante l'intero processo che segue qualsiasi attività accertativa dell'amministrazione finanziaria.

AUTOTUTELA L'Autotutela (art.2-quater del D.L. 564/1994 convertito dalla Legge 656/1994) è il potere dell'Amministrazione finanziaria di annullare o revocare d'ufficio i propri atti o provvedimenti, senza attendere la decisione del Giudice. L'annullamento d'ufficio di un atto illegittimo non è meramente discrezionale. L'iniziativa del procedimento di annullamento dell'atto può provenire: dal contribuente, dal Garante del contribuente (art 13, comma 6, L.212/2000), dall'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o, in caso di grave inerzia dell’Ufficio, dalla Direzione Regionale dalla quale l'Ufficio dipende, la quale interviene direttamente anche per atti aventi ad oggetto somme superiori a 516.456,89 €. L'annullabilità dell'atto illegittimo non è ammissibile solo se: • sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria; • si tratta di situazioni ormai esaurite. Le fattispecie che in genere riguardano l'illegittimità dell'atto o del provvedimento, sono: errore di persona, logico, di calcolo, di presupposto d’imposta; doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE L'Accertamento con Adesione (d.lgs. 218/1997) consente la realizzazione di un accordo tra contribuente e l’Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di definire il giusto contenuto dell'atto di accertamento. In genere si ottiene una riduzione delle pretese dell'Erario. L'accertamento con adesione è applicabile se si presentano determinati requisiti soggettivi (persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati ex articolo 5 comma 3 del TUIR, società ed enti ex articolo 87 TUIR, e sostituti d'imposta) e oggettivi (tutte le più importanti imposte dirette e indirette). Il procedimento può essere avviato su iniziativa dell'Ufficio amministrativo o su istanza del contribuente. Nel primo caso, l'Ufficio, prima ancora di inviare un avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire; qualora il contribuente non dovesse presentarsi nel luogo e alla data indicati, non potrebbe usufruire dell'accertamento con adesione. Nel secondo caso, il contribuente elabora una domanda (nel caso di domanda effettuata a seguito di notifica di accertamento o rettifica, la stessa va consegnata direttamente o spedita per posta entro 60 giorni dalla notifica). Ricevuta la domanda, entro 15 giorni, l'ufficio convoca il contribuente a comparire per il contraddittorio. Questo procedimento deve precedere l'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica davanti alla Commissione tributaria provinciale, in caso contrario, non sarà possibile accedere a tale istituto. Se le parti in contraddittorio raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Il pagamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, mentre per importi superiori a 50.000 euro, il pagamento sarà suddiviso in 16 rate trimestrali. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

ACQUIESCENZA Con l'acquiescenza (art. 15 d.lgs. 218/1997) il contribuente può ottenere una riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate, se effettua il pagamento imposto dall'Amministrazione finanziaria, entro i termini previsti per il ricorso (60 giorni), rinunciando ad impugnare l'atto dell'Amministrazione e a presentare istanza di adesione L'acquiescenza si applica alle imposte sui redditi e sull'IVA, all'imposta di registro e all'imposta di successione. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate, tramite il modello F24 (titolari di partita IVA) o il modello F23. Il pagamento rateale può prevedere 8 rate trimestrali di uguale importo, o se il valore complessivo da versare è maggiore a 50.000 euro, in 16 rate trimestrali di pari importo. Il pagamento entro i termini della prima rata è fondamentale per l'avvio dell'acquiescenza. Se non vengono pagate entro i termini le rate successive alla prima, vengono iscritte a ruolo le somme dovute residue e la sanzione per ritardati o omessi versamenti (la sanzione viene iscritta in misura doppia, quindi al 60% e non più al 30% come invece prescrive l’art. 13 d.lgs. 471/1997). Il D.L. 35/2013, consente di compensare le somme dovute, utilizzando crediti non prescritti, certi, esigibili e liquidi, vantati nei confronti dell'Amministrazione pubblica e derivanti da somministrazioni, appalti e forniture.

RECLAMO E MEDIAZIONE La fonte legislativa di questo istituto è il d.lgs. 156/2015 (in vigore dal 1 gennaio 2016) che ha parzialmente modificato la normativa precedente. Il ricorso, in base alla normativa, si può presentare solo dopo i 90 giorni necessari alla procedura di reclamo/mediazione in quanto produrrebbe effetti analoghi, potendo prevedere l’applicazione della procedura di mediazione. L’istituto è applicabile a tutti gli atti emanati dagli enti impositori (le agenzia fiscali). Presupposto fondamentale è che il valore degli atti oggetto dell’impugnazione sia determinabile e comunque non superiore a 20.000 euro. A seguito dell’emanazione di un atto amministrativo, il contribuente può emettere un’istanza di reclamo e deve notificarla all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (è valida la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto) all’ufficio amministrativo. La mancata notifica il ritardo della stessa, è causa di inammissibilità dell’istanza di reclamo. L’esito dell’esame dell’istanza da parte dell’ufficio può essere positivo o negativo: • esito negativo: può accadere che dopo 90 giorni dalla notifica dell’istanza, l’ufficio non si pronunci, da questo momento iniziano a decorrere i 30 giorni per la presentazione del ricorso; in un altra ipotesi, l’ufficio può rigettare anche solo parzialmente l’istanza ed eventualmente formulare una proposta di mediazione; nel caso di giudizio in tribunale, la parte soccombente, sarà condannata al pagamento delle spese processuali maggiorate di un 50% a titolo di rimborso spese per la procedura di mediazione. • Esito positivo: in questo caso le parti sottoscrivono un accordo e il contribuente beneficia automaticamente di una riduzione delle sanzioni, che vengono portate al 35% del minimo previsto dalla legge. Tra il 2013 e il 2014 si è assistito a una riduzione delle istanze di mediazione del 3,1%

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Tramite la conciliazione giudiziale, si può chiudere un contenzioso in corso che si trovi al primo o anche al secondo grado; il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, del 60% in primo grado, del 50% in secondo grado. La conciliazione giudiziale può essere realizzata “in udienza” o “fuori udienza” e può essere richiesta dagli attori o dal Giudice della Commissione Tributaria. Conciliazione in udienza: se intrapresa su iniziativa delle parti, l’ufficio o il contribuente deposita una domanda di discussione in udienza, presso la segreteria della Commissione Tributaria; la domanda va notificata entro 10 giorni dalla trattazione alla controparte. Il Giudice Tributario di propria iniziativa può invitare le parti a conciliare la controversia. In caso di esito positivo, si redige un verbale che deve indicare le somme concordate e le modalità di pagamento.

Conciliazione fuori udienza In questo caso, prima le controparti raggiungono un accordo, successivamente lo formalizzano avviando la conciliazione. Fino al giorno dell’udienza di trattazione, le parti possono depositare l’accordo presso la segreteria della Commissione Tributaria.

Nel caso in cui l’accordo non dovesse raggiungersi, il contenzioso va avanti. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; per importi inferiori a 50.000 euro si può suddividere il pagamento in massimo 8 rate trimestrali di pari importo, oltre i 50.000 euro il tetto massimo è di 16 rate trimestrali di pari importo. Si può pagare tramite il modello F24 per le imposte sostitutive, per le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP; con il modello F24 si possono compensare le somme dovute con eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente. Il modello F23 si utilizza per le imposte indirette. In tutta Italia nel 2014 sono state accolte 170 istanze in più rispetto al 2013.

L’INTERPELLO L’interpello è un’istanza rivolta dal contribuente all’ufficio amministrativo competente, per ottenere chiarimenti interpretativi di norme incerte. L’istanza deve riguardare ipotesi concrete e documentate e va inviata (a mano, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite invio a un indirizzo PEC) prima di porre in essere un comportamento fiscalmente rilevante. L’Agenzia deve rispondere al contribuente entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di interpello, o può ricorrere al silenzio assenso.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Con il ravvedimento operoso, il contribuente può ottenere una rilevante riduzione delle sanzioni, se versa entro certi termini le somme dovute. Questo istituto, oggi è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento (atti impositivi). Con il d.lgs. 158/2015 (che ha riformato l’art. 13 del d.lgs. 471/1997) è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo: per IMU, TASI e TARI, in generale la sanzione base da applicare per omessi o parziali versamenti è pari al 30% della somma da versare (art. 13 d.lgs. 471/1997); se tali versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, tale sanzione è ridotta alla metà (quindi al15%). Salva l’applicazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 che prevede ulteriori riduzioni delle sanzioni, la sanzione del 15% sarà ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo se il ritardo non supera i 15 giorni. Si ricorda che il ravvedimento non consente al contribuente, di applicare il “cumulo giuridico”, pertanto bisogna regolarizzare tutte le violazioni. Questo comporta costi maggiori e spesso risulta più conveniente attendere l’accertamento da parte dell’ufficio e poi, eventualmente, procedere con l’accertamento con adesione.

ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE L’istituto è applicabile in assenza di contraddittorio con l’Amministrazione. Il contribuente a seguito di verbale di constatazione, comunica entro 30 giorni dalla notifica, la sua intenzione ad adempiere e l’Ufficio entro i successivi 60 giorni notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento. Le sanzioni sono ridotte a 1/6 e il pagamento può essere rateizzato. Dal 1 Gennaio 2016 l’istituto è stato soppresso tranne che per i verbali su imposte sui redditi e sull’IVA consegnati entro il 31 Dicembre 2015.

ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO Il contribuente che riceve un invito a comparire (invito a comparire già visto nel procedimento di accertamento con adesione), può aderire a tale invito, mandando un comunicazione all’ufficio competente; contestualmente deve effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno che precede la data di comparizione indicata nell’invito. In questo modo può ottenere una riduzione ad 1/6 delle sanzioni (possono essere suddivise in rate).

LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATIZZATI O FORMALI A seguito della ricezione di un avviso bonario, il contribuente può definirlo, pagando quanto richiesto entro 30 giorni dalla notifica. Si distinguono due casi: ricezione di avvisi derivanti da controlli automatici basati sulle dichiarazioni fiscali; avvisi derivanti da controlli formali effettuati sulle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973). Nel primo caso, si ottiene la riduzione ad 1/3 delle sanzioni e una riduzione degli interessi maturati. Nel secondo caso, la riduzione sarà pari a 2/3 delle sanzioni e una riduzione degli interessi maturati richiesti. Si può effettuare il pagamento in 8 rate trimestrali per importi non superiori a 5.000 euro; per importi superiori si ammette un massimo di 20 rate trimestrali.

NOVITÀ SULLA DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA Il principio generale (come si è visto precedentemente nel caso dell’acquiescenza) è che il procedimento non si perfeziona se non si versa tempestivamente la prima rata; si è introdotto il principio del “lieve inadempimento”, in base al quale, per i pagamenti dilazionati derivanti da avvisi bonari o di atti di accertamento, si ammette un massimo ritardo, per il pagamento della prima rata, di massimo sette giorni, oppure si ammette un omesso pagamento non superiore al 3% del valore della rata e comunque non superiore ai 10.000 euro.

GLI ISTITUTI DEFLATIVI COMPORTANO LA RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI INPS È importante precisare che alcuni istituti (reclamo/mediazione, accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale), rideterminando gli imponibili fiscali dei lavoratori autonomi, oltre a portare, come precedentemente detto, a un ricalcolo delle somme dovute all’Erario, comportano una modifica dei contributi previdenziali da versare all’Inps.

Scarica: Istituti Deflativi 210916 Versione Completa

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