In vigore la Scheda di Trasporto

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In vigore la Scheda di Trasporto
17 Settembre 2009

In vigore la Scheda di Trasporto

La circolare del Ministro dei Trasporti/Interno del 6 agosto 2009 ha regolamentato la nuova Scheda di Trasporto da utilizzare in caso di Trasporto Merci per Conto Terzi. La scheda, allegato un fac simile compilabile, deve essere predisposta dal comm

La circolare del Ministro dei Trasporti/Interno del 6 agosto 2009 ha regolamentato la nuova Scheda di Trasporto da utilizzare in caso di Trasporto Merci per Conto Terzi. La scheda, allegato un fac simile compilabile, deve essere predisposta dal committente e consegnata all'Autotrasportatore che la terrà a bordo del veicolo e esibita in caso di controllo. In alternativa è possibile utilizzare il Documento di Trasporto integrato con le voci presenti nella Scheda. Di seguito una piccola guida che aiuterà nella compilazione e conservazione del documento.
Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto almeno in duplice copia:
- il committente e/o  il soggetto delegato dal committente.
La scheda di trasporto deve essere:
- consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi
- conservata in originale a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi: sulla base dell’art. 2719 del codice civile hanno valore anche “le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche” a condizione che tali riproduzioni “non vengano disconosciute da chi sostiene abbia sottoscritto l’originale“.
- esibita in sede di controllo stradale
Contenuto minimo obbligatorio
Dati anagrafici (denominazione, sede etc.) e fiscali (partita IVA) del:
- vettore (compreso il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori)
- committente
- caricatore
- proprietario della merce
- dati merce trasportata, tipologia, quantità/peso
- luogo di carico della merce
- luogo di scarico della merce
- luogo e data di compilazione
- eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza
- dati del compilatore (di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente)
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni del luogo di scarico, variazioni della tipologia o della quantità della merce, etc.)
- firma
Carico completo
Nel caso di trasporti a carico completo che sono diretti a più destinatari o che devono scaricare in luoghi diversi per la compilazione della scheda di trasporto è sufficiente indicare le cose trasportate ed i relativi luoghi di carico e scarico facendo genericamente riferimento ai documenti che accompagnano le merci, come ad esempio le bolle di consegna.
Subvettori
Nel caso di utilizzazione di uno o più sub-vettori per l’esecuzione integrale o di parte del trasporto la funzione di committente (cioè colui che deve compilare la scheda di trasporto) passa all’autotrasportatore che utilizza il sub-vettore, almeno per la porzione di trasporto effettuata dal sub-vettore. Se è già presente una scheda di trasporto compilata dal committente primario, l’autotrasportatore deve compilarne una seconda per il suo sub-vettore e così via per gli ulteriori rapporti di subvezione.
Consorzi
Nel caso in cui un consorzio od una cooperativa ricevano un incarico di trasporto e lo passino ad un loro associato, il consorzio o la cooperativa possono usare la scheda fornita dal loro committente, segnando nello spazio dedicato alle “osservazioni varie” il nominativo dell’impresa consorziata che effettua materialmente il trasporto, insieme con il numero d’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
Trasporti internazionali
I vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano devono “compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo“. I vettori (italiani o stranieri) che effettuano un trasporto internazionale per conto terzi “non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del d.lgl. 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale“.
Documenti equipollenti/sostitutivi
Sono documenti equipollenti purchè integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto (il “contenuto minimo” di cui sopra) e dalla dicitura: “DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30.6.2009 n. 554 Pubblicato in G.U. n. 153 del 4.7.09″
- DDT (dpr 14.8.1996 n. 472)
- Copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6 del D.Lvo 21.11.2005 n. 286
- Lettera di vettura internazionale CMR
- Documento di cabotaggio (d.m. 3.4.2009)
- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa (d.lvo 26.10.95 n. 504)
- Documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR, etc.)
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale di merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto ministeriale 30.6.2009.
Esoneri dalla compilazione
L’esonero dalla compilazione vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato”.
Si comunica, infine, che l'allegato fac simile è presente anche nella sezione Modulistica dell'Area Riservata di questo sito.

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