Jobs Act e licenziamento illegittimo: quali sanzioni e risarcimenti?

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Jobs Act e licenziamento illegittimo: quali sanzioni e risarcimenti?
07 Aprile 2015

Jobs Act e licenziamento illegittimo: quali sanzioni e risarcimenti?

Le principali sanzioni previste dal Jobs Act per i licenziamenti individuali illegittimi con i contratti a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 ha mod

Le principali sanzioni previste dal Jobs Act per i licenziamenti individuali illegittimi con i contratti a tutele crescenti

Il decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti individuali (prima del 7 marzo trova applicazione la riforma del lavoro Fornero – L.92/2012).

Ecco le novità:

Licenziamento ECONOMICO: aziende con più di 15 dipendenti

Qualora il licenziamento sia dovuto a ragioni di riorganizzazione aziendale, quindi a motivi strettamente imprenditoriali e organizzativi, si parla di licenziamento per motivazioni economiche o per giustificato motivo oggettivo. Quando il datore di lavoro abbia effettuato illegittimamente il licenziamento per manifesta insussistenza del fatto produttivo o organizzativo, sono previste sanzioni che variano a seconda che l'azienda abbia più o meno di 15 dipendenti.

-Aziende con più di 15 dipendenti-lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (pari all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendi); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, insieme agli interessi legali.

-Aziende con più di 15 dipendenti-lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: pagamento di un'indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Divieto di reintegrazione e rapporto di lavoro dichiarato estinto alla data del licenziamento.

Licenziamento ECONOMICO: aziende con meno di 15 dipendenti

-Aziende con meno di 15 dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015: riassunzione entro il termine di 3 giorni ovvero in mancanza, pagamento di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (considerando il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del lavoratore).

-Aziende con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: pagamento di un'indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Divieto di reintegrazione e rapporto di lavoro dichiarato estinto alla data del licenziamento.

Licenziamento DISCIPLINARE: aziende con più di 15 dipendenti

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (anche detto disciplinare) avviene quando il lavoratore ha commesso un fatto che inficia il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, violando norme stabilite dalla legge, dai contratti collettivi nazionali o quelle previste nel codice disciplinare dell'azienda. Anche qui le sanzioni previste in capo al datore di lavoro quando si accerti, da parte dell'autorità giudiziaria, l'illegittimità del licenziamento (in quanto il fatto è insussistente), si distinguono a seconda che il lavoratore sia stato assunto prima e dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti previsto nel Jobs Act.

-Aziende con più di 15 dipendenti-lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: annullamento del licenziamento; reintegrazione del lavoratore o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (parametro di riferimento è l'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, decurtato dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendi); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, insieme agli interessi nella misura legale, senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo.

-Aziende con più di 15 dipendenti-lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: annullamento del licenziamento; reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

Licenziamento DISCIPLINARE: aziende con meno di 15 dipendenti

-Aziende con meno di 15 dipendenti-lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: reintegra entro il termine di 3 giorni ovvero, in mancanza, pagamento di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

-Aziende con meno di 15 dipendenti-lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: pagamento di un'indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità; divieto di reintegra e rapporto di lavoro dichiarato estinto alla data del licenziamento.

Licenziamento DISCRIMINATORIO

Il licenziamento discriminatorio è illegittimo quando il datore abbia licenziato il prestatore di lavoro per ragioni di credo politico o fede religiosa, o per l'appartenenza ad un sindacato e la partecipazione ad attività sindacali o per questioni razziali o sessuali. È nullo a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro. Ecco qui di seguito le sanzioni da applicare al licenziamento discriminatorio in capo al datore di lavoro:

-Per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (parametro di riferimento è l'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, decurtata dell'aliunde perceptum, ossia la retribuzione percepita da altri datori di lavoro con i quali il lavoratore abbia instaurato un rapporto di lavoro successivamente al licenziamento); versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo del licenziamento; pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo.

-Per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (parametro di riferimento è l'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, decurtata dell'aliunde perceptum); versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo.

Licenziamento NULLO

Nel caso di licenziamento nullo, quello intimato dal datore di lavoro in violazione dei divieti di licenziamento per causa di matrimonio o per fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali, il trattamento sanzionatorio è così articolato.

-Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (parametro di riferimento è l'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, decurtata dell'aliunde perceptum); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo.

-Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; pagamento dell'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità (si tiene conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, diminuita dell'aliunde perceptum); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo; pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo.

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