Detrazione IVA sugli acquisti: l’Agenzia delle Entrate cambia nuovamente parere, più tempo ma solo a

Detrazione IVA sugli acquisti: l’Agenzia delle Entrate cambia nuovamente parere, più tempo ma solo a

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Detrazione IVA sugli acquisti: l’Agenzia delle Entrate cambia nuovamente parere, più tempo ma solo a
27 Gennaio 2018

Detrazione IVA sugli acquisti: l’Agenzia delle Entrate cambia nuovamente parere, più tempo ma solo a

Il D.l. 50/2017 ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA ed entro cui registrare le fatture d'acquisto emesse dal 1° gennaio 2017. Per spiegare le nuove regole è stato pubblicato pochi giorni fa un nostro editor

Il D.l. 50/2017 ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA ed entro cui registrare le fatture d'acquisto emesse dal 1° gennaio 2017. Per spiegare le nuove regole è stato pubblicato pochi giorni fa un nostro editoriale dal titolo “IVA su Acquisti, detrazione a rischio. C’è poco tempo!”.

In data 17 gennaio 2018 (non è un errore) l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare 1/2018 nella quale, uniformandosi alla normativa europea, fornisce chiarimenti sul corretto comportamento da seguire per esercitare il diritto alla detrazione Iva STRAVOLGENDO COMPLETAMENTE QUANTO PREVISTO DAL D.L. 50/2017. La circolare concede più tempo per la detrazione Iva (non più entro la dichiarazione iva relativa all’anno, quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo) ma lega questo diritto al verificarsi di due condizioni: -  L’esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione) -  Il momento di ricezione della fattura (presupposto formale del possesso della fattura) Ora il momento in cui è possibile detrarre l’IVA è quello in cui si verificano entrambe le condizioni cioè alla RICEZIONE della fattura.

Questo vuol dire che l’Iva sugli acquisti esposta in una determinata fattura andrà calcolata nella liquidazione Iva del periodo in cui la stessa è stata ricevuta o al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti. Ciò comporta che è di fondamentale importanza poter dimostrare esattamente il momento della consegna (posta ordinaria, email, pec, consegna a mano) del documento altrimenti vi è il rischio di non vedersi riconosciuta la detrazione.

Da ora in poi non sarà più possibile proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese per alcuni giorni del mese successivo al fine di ricondurre le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo al corretto periodo di competenza.

Da ora in poi non potremo più attendere fino al giorno prima della scadenza dell’Iva l’arrivo delle fatture da registrare per “competenza”. Le fatture ricevute i primi giorni del mese successivo, anche se riportano la data del mese precedente, devono essere registrate nel mese in cui vengono ricevute. Così, una fattura emessa il 28 febbraio (se non ricevuta a mano o via pec/email lo stesso giorno), verrà registrata ai fini del calcolo iva di marzo.

Leggermente diverso il comportamento da tenere a fine d’anno, in questo caso sarà possibile recuperare l’IVA a credito fino alla dichiarazione dell’anno successivo, a determinate condizioni, utilizzando appositi sezionali del registro acquisti.

Per chiarire meglio le novità appena descritte proponiamo la seguente casistica:

Acquisto 2017 e Ricezione Fattura nel 2017

Registrazione Fattura nel 2017: la fattura confluisce nella liquidazione periodica del mese o trimestre 2017 relativa alla data di registrazione determinata da quella di ricezione. Registrazione Fattura nel 2018 (entro il 30/04): la detrazione può operare solo nella dichiarazione Iva previa registrazione della fattura in apposita sezione del registro acquisti relativo alle fatture del 2017 ricevute nel 2017.

Acquisto 2017 e Ricezione Fattura nel 2018

Registrazione Fattura nel 2018: la fattura confluisce nella liquidazione periodica del mese o trimestre 2918 relativa alla data di registrazione determinata a quella di ricezione. Registrazione Fattura nel 2019 (entro il 30/04): la detrazione può operare solo nella dichiarazione Iva previa registrazione della fattura in apposita sezione del registro acquisti relativo alle fatture del 2017 ricevute nel 2018.

Ulteriori chiarimenti verranno resi attraverso gli usuali canali (area riservata cliente, ticket assistenza, email, telefono, incontro) dietro semplice richiesta.

Studio Aquilino, Count on it

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