Decreto “Cura Italia” – Seconda parte: Lavoratori Dipendenti e Autonomi

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Decreto “Cura Italia” – Seconda parte: Lavoratori Dipendenti e Autonomi
19 Marzo 2020

Decreto “Cura Italia” – Seconda parte: Lavoratori Dipendenti e Autonomi

Decreto “Cura Italia” – Seconda parte: Lavoratori Dipendenti e Autonomi

Le principali misure a tutela e sostegno delle attività lavorative e dei lavoratori dipendenti contenute nel D.l. 18/2020 “Cura Italia” del 18.03.2020 riguardano: TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.19): I datori di lavoro che

Le principali misure a tutela e sostegno delle attività lavorative e dei lavoratori dipendenti contenute nel D.l. 18/2020 “Cura Italia” del 18.03.2020 riguardano:

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.19):

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività e non si applica la contribuzione addizionale; i lavoratori destinatari delle di questa misura devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23.02.2020; inoltre non devono dimostrare il possesso delle 90 giornate di anzianità e lavoro effettivo presso l’unità produttiva in cui è richiesto il trattamento.

NUOVE DISPOSIZIOONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art.22):

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori; l’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministero del Lavoro.

I trattamenti saranno concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS la cui efficacia sarà in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa; le regioni e le province autonome invieranno la lista dei beneficiari all’INPS che provvederà all’erogazione delle prestazioni.

Le domande dovranno essere presentate alla regione (o provincia autonoma) che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Qualora dal monitoraggio eseguito dall’Inps emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

E’ opportuno attendere le istruzioni INPS prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria ed anche per la cassa integrazione in deroga è necessario l’accordo preventivo tra le Regioni e le organizzazioni sindacali e che le Regioni mettano a disposizione il portale a cui accedere per presentare la domanda. Uno dei punti critici dell’incentivo è che la cassa integrazione deve essere pagata direttamente dall’INPS senza possibilità di anticipo da parte del datore di lavoro

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI (Art.23):

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’INPS hanno diritto a fruire, per il periodo di dodici giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

ESTENZIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI (Art.24):

Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e per il riconoscimento deve essere presentata apposita domanda all’INPS.

PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (Art.26):

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli istituti previdenziali connessi con tutele sono posti a carico dello Stato.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI GESTIONE SEPARATA, ARTIGIANI E COMMERCIANTI (Art.27):

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e ai co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS e agli iscritti alle gestioni commercianti e artigiani (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS, previa domanda la cui modalità e termine verranno comunicate prossimamente dallo stesso ente previdenziale.

La domanda dovrà essere presentata online direttamente dal richiedente sul portale dell’INPS a cui si accede tramite PIN. Se non ancora in possesso del codice PIN si consiglia di richiederlo immediatamente (sempre sul portale) onde evitare di non riuscire a richiedere in tempo tale indennità. Il giorno e l’ora del “click day” verrà comunicato dall’INPS nei prossimi giorni.

ALTRE INDENNITA’ (Artt.29, 30 e 38):

Previste indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (Art.63):

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’incentivo erogato verrà recuperato dal sostituto d’imposta in compensazione.

Si rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni.

Seguiranno altre comunicazioni e aggiornamenti.

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