Decreto liquidità (D.L.23/2020) : Garanzie alle banche per finanziamenti alle imprese.

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Decreto liquidità (D.L.23/2020) : Garanzie alle banche per finanziamenti alle imprese.
09 Aprile 2020

Decreto liquidità (D.L.23/2020) : Garanzie alle banche per finanziamenti alle imprese.

Decreto liquidità (D.L.23/2020) : Garanzie alle banche per finanziamenti alle imprese.

Estratto dal Decreto Legge 08.04.2020 n.23 Liquidità alle Imprese Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, lo Stato concede fino al 31 dicembre 2020 GARANZIE, in conf

Estratto dal Decreto Legge 08.04.2020 n.23

  • Liquidità alle Imprese

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, lo Stato concede fino al 31 dicembre 2020 GARANZIE, in conformità con la normativa europea, in FAVORE DI BANCHE e ISTITUZIONI FINANZIARIE per finanziamenti alle suddette imprese.

L’importo del prestito assistito da garanzia non sarà superiore al maggiore tra:

  • 25% fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019;
  • Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.

La garanzia coprirà il:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80 % dell’importo del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi;
  • 70 % dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L’impesa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

  • Liquidità alle piccole e medie imprese e ai professionisti

Previa autorizzazione della Commissione Europea sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI, con copertura 100% i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti l’attività di impresa arti e professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per il soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione,  anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In favore di dette piccole e medie imprese e professionisti l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore (Banche o altro) eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui sopra, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Clicca sull'immagine per aprire la mappa delle garanzie (da Il Sole 24 Ore):

           
  • Liquidità per le associazioni sportive dilettantistiche

Il Fondo può prestare garanzia fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, …. e delle società sportive dilettantistiche. Inoltre, è previsto un contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati.

  • Misure fiscali e contabili

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti:

  • delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
  • dell’imposta sul valore aggiunto;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

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I clienti verranno contattati per fare il punto della situazione, individuare le azioni e decidere sulle modalità e tempistiche degli adempimenti necessari (tra le quali la presentazione dei bilanci, la definizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, la valutazione dell'impatto economico aziendale, ecc.) per poter richiedere i finanziamenti bancari in garanzia.

Studio Aquilino, Count on it

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