DPCM 26.04.2020: Le nuove misure di contenimento del virus e le attività che ripartiranno dal 4 magg

DPCM 26.04.2020: Le nuove misure di contenimento del virus e le attività che ripartiranno dal 4 magg

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DPCM 26.04.2020: Le nuove misure di contenimento del virus e le attività che ripartiranno dal 4 magg
27 Aprile 2020

DPCM 26.04.2020: Le nuove misure di contenimento del virus e le attività che ripartiranno dal 4 magg

DPCM 26.04.2020: Le nuove misure di contenimento del virus e le attività che ripartiranno dal 4 magg

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, si applicano dal prossimo 4 maggio le seguenti misure che confermano in buona parte quelle attuali relativamente agli spostamenti all’interno della Regione in cui ci

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, si applicano dal prossimo 4 maggio le seguenti misure che confermano in buona parte quelle attuali relativamente agli spostamenti all’interno della Regione in cui ci si trova, specificando che rimangono vietati se non per i motivi attualmente già validi. Tuttavia, Conte ha riferito che il nuovo decreto permette il rientro presso proprio domicilio o residenza in ogni caso.

Riaperti i parchi, i giardini e le ville, con attenzione ad evitare gli assembramenti: all’interno del testo del decreto si legge che il Governo lascia la facoltà ai sindaci di richiuderli nuovamente qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.

Grande spazio alle novità per l’attività sportiva e motoria: per entrambe il decreto prevede che dal 4 maggio possano essere svolte anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione, la prima con un distanziamento sociale di 2 metri, 1 metro per la seconda. Riapertura agli allenamenti degli atleti professionisti, singoli a partire dal 4 maggio e di squadra a partire dal 18 del prossimo mese.

Altra importante novità riguarda la riapertura delle chiese per lo svolgimenti di celebrazioni funebri, possibilmente all’aperto e con un numero di partecipanti massimo fissato a 15.

Come poi anticipato, il DPCM apre la ristorazione da asporto per bar e ristoranti sempre a partire dal 4 maggio, che si va aggiungere all’attività di consegna a domicilio.

Infine, sul fronte delle riaperture di aziende e industrie, il decreto permette il ritorno a lavoro per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Una delle novità principali è quella dell’apertura alle visite ai propri parenti, pur utilizzando le mascherine e evitando gli assembramenti, che in questa porzione della Fase 2 rimangono in ogni modo vietati.

In particolare, le principali misure di contenimento del virus COVID-19 posnno essere cos’ riassunte:

  • Sono consentiti gli spostamenti nella regione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • E’ possibile incontrare congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) rispettando il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzare le mascherine;
  • E’ vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute;
  • E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena oppure risultati positivi al virus;
  • Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
  • E’ possibile l’accesso del pubblico a parchi, alle ville e ai giardini pubblici ma condizionato al rispetto di quanto riportato al precedente punto 7), nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente (o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti), attività sportiva o attività motoria nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • Sono sospesi ogni tipo di manifestazione, eventi, spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
  • Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di congiunti fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, culturali, sociali e ricreativi;
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato-al-dpcm-del-26-aprile-2020
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle lavanderie e tintorie e dai servizi di pompe funebri;
  • Restano garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi
  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nellallegato-al-dpcm-del-26-aprile-2020
  • Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Approfondimenti

 

Settore Edile e Commercio all’ingrosso

Dal 4 maggio ripartono tutti i cantieri edili privati, la manifattura, il commercio all'ingrosso: per questi, da oggi 27 aprile sarà possibile preparare gli ambienti di lavoro per sanificazioni e altre attività.

L'allegato n.3 al decreto,  comprende tra gli altri il tessile, la moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro, la fabbricazione di mobili e, di specifico interesse per il settore edile:

  • 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
  • 42 INGEGNERIA CIVILE
  • 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI (tutti gli impiantisti)
  • 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Ristorazione

Per i ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma anche la ristorazione con asporto ,  fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

 

Commercio a distanza e consegna a domicilio

Resta consentito il Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.

Come il Governo ha chiarito nelle proprie FAQ, anche gli esercenti la cui attività è sospesa perché non ricompresa tra quelle di vendita al dettaglio di generi ammessi possono effettuare la consegna a domicilio dei prodotti venduti a distanza, dunque nelle forme del commercio via internet o per telefono, e perché ciò gli venga permesso non hanno bisogno di presentare una nuova SCIA, perché l’attività è ricompresa in quella già consentita per l’esercizio fisico (vedasi modulistica standard di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni del 4.5.2017).

Occorre però aggiungere al codice Ateco registrato presso la Camera di commercio quello relativo alla vendita a distanza: un subcodice del cod. 47.91 (Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet).

La registrazione va fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Va però evidenziato a tal proposito che l’art. 103 del DL n. 18/2020 sospende fino al 15 aprile (termine prorogato al 15 maggio dal “decreto liquidità”) i termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Le attività ancora sospese

Relativamente alla ripresa delle attività fin qui ancora sospese le prime indiscrezioni individuano come data quella del 18 maggio per il commercio al dettaglio e il 1 giugno per la ristorazione e tutte le altre (barbieri, parrucchiere, estetiste, ecc.) ma per questo dovremo attendere ulteriori appositi decreti.

Vi terremo come sempre aggiornati e continueremo con i nostri colloqui telefonici e, per chi si rende disponibile con le videochat, ad offrirvi una consulenza personalizzata per affrontare questo particolare momento.

Studio Aquilino, Count on it  

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