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La Conciliazione
La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
- Volontarietà del procedimento
Le parti partecipano alla Conciliazione per decisione propria, e:
- possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo
considerano conveniente per i loro interessi;
- in caso di accordo ne delineano direttamente i relativi termini;
- non sono costrette a rinunciare ad altre modalità di risoluzione del conflitto.
- Rapidità della procedura
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per diversi anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta, entro trenta giorni dall’inizio della procedura.
- Economicità
Si corrisponde solo il diritto di segreteria fissato per l’avvio della procedura di Conciliazione (pari a € 30,00) e, sulla base di quanto indicato nelle apposite tabelle, l’ onorario del Conciliatore, in base allo scaglione del valore della controversia. Non sono previste né tasse giudiziarie, né perizie, ne altri costi addizionali.
- Procedura Cooperativa
La Conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa, secondo cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte".
- Imparzialità
Il Conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che, durante la conciliazione, non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
- Creatività
Ogni accordo di Conciliazione sarà modellato misurando gli interessi e i bisogni delle parti;
- Riservatezza
Nulla di ciò che emerge dalle sedute di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell’inizio delle sessioni un "Accordo di Riservatezza".
- Autocomposizione
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, oltre che le modalità di formalizzazione.
- Autonomia
Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e possono avviare o proseguire l’attività giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo, questo avrà valore di contratto - nelle conciliazioni di diritto comune - o di titolo esecutivo – nelle conciliazioni di diritto societario – con il quale le parti si impegnano a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
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